MODULO DOMANDA PER INDENNIZZO DI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALL’ACQUACOLTURA

Pubblicata il 28/08/2021
Dal 28/08/2021 al 31/12/2021

DAL SITO DI AVEPA - INDENNIZZO DI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
 

L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28

Con la DGR n. 945 del 14/07/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art.28 della L.R. 50/1993, in attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

In ossequio al suddetto dettato normativo, la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l'acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R.  5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell'Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).

Le finalità di detto fondo regionale sono conseguite attraverso l'erogazione agli aventi titolo (proprietari e conduttori di fondi rustici che hanno subìto danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, e/o che hanno messo in atto idonee misure di prevenzione degli stessi danni) di contributi ragguagliati all'entità del danno subìto/dell'intervento preventivo messo in atto, contributi che, secondo un'impostazione consolidata ormai dal 2015, si configurano come Aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 per quanto riguarda il comparto agricolo e zootecnico, e ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 per quanto riguarda il comparto dell'acquacoltura.

L'AVEPA provvede alla predisposizione del modello di richiesta di indennizzo dei danni, alla ricezione delle domande di aiuto, alla loro istruttoria e adotta i provvedimenti di concessione del contributo ai soggetti ammissibili all'aiuto.

Le richieste di indennizzo danni possono essere presentate all'AVEPA già a partire dal 1 agosto 2020, mentre le domande di aiuto per la realizzazione di idonee misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica saranno gestite tramite l'apertura di un apposito bando.
Per lo Sportello AVEPA di Treviso l'indirizzo PEC è sp.tv@cert.avepa.it - Il referente è la PO Sviluppo imprese e territorio - Arturo Pizzolon (tel. 0422 247604)

La documentazione può essere presentata anche alla Coldiretti, che provvederà a gestire ed inoltrare la pratica.


Si allega modulistica.


Allegati

Nome Dimensione
Allegato Modulo domanda danni fauna e attività venatoria_2020-08-26.docx 214.49 KB
Allegato 690_AllegatoA.docx 25.38 KB
Allegato 690_AllegatoB.docx 27.91 KB


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